PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritti di partecipazione politica
ed amministrativa).

      1. La partecipazione alla vita politica e alle attività di pubblica amministrazione, comprensiva dei diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo, è assicurata a tutti, senza discriminazioni in base alla cittadinanza o alla nazionalità.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono, oltre che princìpi fondamentali, princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica per le regioni ordinarie e a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.
(Diritto di elettorato nelle elezioni
comunali e provinciali).

      1. Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali, provinciali e concernenti le città metropolitane è garantito anche a chi non è cittadino italiano, a condizione che abbia maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia.
      2. Gli statuti e i regolamenti comunali, provinciali e delle città metropolitane disciplinano altre forme di partecipazione degli stranieri alla vita politica e amministrativa.
      3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali e princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica per le regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.
(Diritto di elettorato nelle elezioni regionali).

      1. Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali è garantito anche a chi non è cittadino italiano, a condizione che abbia maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia.

 

Pag. 12


      2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, oltre che principio fondamentale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 della Costituzione, principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica per le regioni ordinarie e a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.
(Diritto di elettorato dei cittadini europei).

      1. La presente legge non pregiudica la disciplina più favorevole eventualmente stabilita dalla legge statale o regionale in materia di diritto di elettorato attivo e passivo e relative modalità di esercizio per i cittadini appartenenti a Paesi dell'Unione europea, anche in ottemperanza ad obblighi comunitari.

Art. 5.
(Iscrizione nelle liste elettorali).

      1. Per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo chi non è cittadino italiano deve presentare al sindaco del comune di residenza domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali. Per le modalità di iscrizione nelle liste elettorali si applica, in quanto compatibile, la disciplina vigente concernente i cittadini dell'Unione europea.

Art. 6.
(Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente al capitolo C.
      2. Piena ed intera esecuzione è data al capitolo C della Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della medesima Convenzione.